Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La presente legge riconosce il ruolo dei giovani nei processi di sviluppo del Paese promuovendo l'attuazione di politiche specifiche volte a favorire e a sostenere la loro effettiva e responsabile partecipazione alla vita politica e istituzionale, nonché la loro rappresentanza nella società, sia attraverso la costituzione di nuove realtà associative, sia attraverso il consolidamento e il rafforzamento di quelle già esistenti.
      2. Nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono, coordinano e attuano gli interventi volti a realizzare le finalità di cui al comma 1.
      3. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i giovani di età compresa tra i quindici e i trenta anni, anche stranieri, residenti sul territorio nazionale e alle loro associazioni legalmente riconosciute.